(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. Gen. del 25 giugno 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rinvio del turno elettorale  generale  dell'anno  2020 -  Durata  del
  mandato dei consigli comunali e dei sindaci  uscenti  e  di  quelli
  eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020. 
 
  1. Il turno elettorale generale dell'anno 2020 per  l'elezione  del
sindaco e  dei  consigli  comunali,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'art. 217, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si
svolge in una domenica compresa tra il 1°  settembre  2020  e  il  15
dicembre 2020. 
  2. Per l'anno 2020, si svolgono nel turno  elettorale  generale  di
cui al comma 1 anche le elezioni  nei  comuni  i  cui  organi  devono
essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le
condizioni che rendono necessarie le  elezioni  si  verificano  prima
dell'indizione del turno generale stesso. Qualora  le  condizioni  si
verifichino successivamente, l'elezione  ha  luogo  nel  primo  turno
elettorale dell'anno 2021. 
  3. I consigli comunali e i sindaci soggetti  a  rinnovo  nel  turno
elettorale  generale  dell'anno   2020   restano   in   carica   fino
all'elezione dei nuovi, in deroga alla durata quinquennale  stabilita
dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 58, comma 1, della legge regionale
n. 2 del 2018. 
  4. I consigli comunali e i  sindaci  eletti  nel  turno  elettorale
generale dell'anno 2020 restano in carica fino  al  turno  elettorale
generale dell'anno 2025, in deroga alla durata quinquennale stabilita
dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 58, comma 1, della legge regionale
n. 2 del 2018. 
  5. In deroga al termine stabilito a pena di nullita' dall'art. 235,
comma 8, della legge regionale n. 2 del 2018, le sottoscrizioni delle
dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla  carica
di consigliere comunale e le relative autenticazioni,  successive  al
1°  gennaio  2020,  conservano  validita'   nell'ambito   del   turno
elettorale generale che si svolgera' in una domenica compresa tra  il
1° settembre 2020  e  il  15  dicembre  2020  a  seguito  del  rinvio
stabilito al comma 1. 
  6. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative
autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020,  conservano  validita'
nell'ambito del turno elettorale generale che  si  svolgera'  in  una
domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15  dicembre  2020  a
seguito del rinvio stabilito al comma 1. 
  7. In caso di elezioni nella  giornata  di  domenica  20  settembre
2020, le candidature, le liste e gli  allegati  sono  presentati,  in
deroga all'art. 242, connma 4, della legge regionale n. 2  del  2018,
nelle ore d'ufficio nel  periodo  compreso  tra  il  quarantatreesimo
giorno e le ore 12,00 del qua-rantesimo giorno antecedente quello  di
votazione, domenica compresa, e la pubblicazione  prevista  dall'art.
220, comma 9,  e'  effettuata  non  oltre  il  quarantunesimo  giorno
antecedente quello di votazione. 
  8.  In  considerazione  di   sopravvenute   specifiche   situazioni
epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali  di  cui  al
comma 1, anche gia' indette, possono essere rinviate di non oltre sei
mesi, con decreto del  Presidente  della  Regione.  Restano  comunque
valide le operazioni gia' compiute per lo svolgimento delle  elezioni
medesime. La durata del mandato dei consigli comunali e  dei  sindaci
stabilita  dal  comma  3  e'  conseguentemente  aumentata  e   quella
stabilita dal comma 4 e' rispettivamente ridotta.