(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. Gen. del 25 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Rinvio del turno elettorale generale dell'anno 2020 - Durata del mandato dei consigli comunali e dei sindaci uscenti e di quelli eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020. 1. Il turno elettorale generale dell'anno 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, in deroga a quanto stabilito dall'art. 217, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si svolge in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020. 2. Per l'anno 2020, si svolgono nel turno elettorale generale di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano prima dell'indizione del turno generale stesso. Qualora le condizioni si verifichino successivamente, l'elezione ha luogo nel primo turno elettorale dell'anno 2021. 3. I consigli comunali e i sindaci soggetti a rinnovo nel turno elettorale generale dell'anno 2020 restano in carica fino all'elezione dei nuovi, in deroga alla durata quinquennale stabilita dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018. 4. I consigli comunali e i sindaci eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020 restano in carica fino al turno elettorale generale dell'anno 2025, in deroga alla durata quinquennale stabilita dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2018. 5. In deroga al termine stabilito a pena di nullita' dall'art. 235, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2018, le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020, conservano validita' nell'ambito del turno elettorale generale che si svolgera' in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020 a seguito del rinvio stabilito al comma 1. 6. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020, conservano validita' nell'ambito del turno elettorale generale che si svolgera' in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020 a seguito del rinvio stabilito al comma 1. 7. In caso di elezioni nella giornata di domenica 20 settembre 2020, le candidature, le liste e gli allegati sono presentati, in deroga all'art. 242, connma 4, della legge regionale n. 2 del 2018, nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il quarantatreesimo giorno e le ore 12,00 del qua-rantesimo giorno antecedente quello di votazione, domenica compresa, e la pubblicazione prevista dall'art. 220, comma 9, e' effettuata non oltre il quarantunesimo giorno antecedente quello di votazione. 8. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche gia' indette, possono essere rinviate di non oltre sei mesi, con decreto del Presidente della Regione. Restano comunque valide le operazioni gia' compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime. La durata del mandato dei consigli comunali e dei sindaci stabilita dal comma 3 e' conseguentemente aumentata e quella stabilita dal comma 4 e' rispettivamente ridotta.